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Regolamento per l'assegnazione e la gestione degli orti frazionali

All. n. 2 alla deliberazione 02/2017 dd. 20.03.2017

 

ASUC QUETTA

REGOLAMENTO PER L’ASSEGNAZIONE E LA GESTIONE DEGLI ORTI IN LOC. DOSSI A QUETTA

 

Art. 1

Gli orti

  1. L’ASUC di Quetta mette a disposizione dei censiti degli appezzamenti di terreno da destinare alla coltivazione di ortaggi, erbe aromatiche e fiori, piante da frutto a coltivazione non intensiva, privilegiando coltivazioni di tipo biologico e a basso impatto ambientale, con l’obiettivo di favorirne un utilizzo di carattere sociale e ricreativo nonché di integrazione al reddito familiare.
  2. I lotti di terreno destinati ad orti sono di proprietà dell’ASUC di Quetta e vengono assegnati ai beneficiari per n. 9 anni, a fronte del pagamento di un canone annuo a concorso delle spese di gestione, determinato con delibera del Comitato ASUC.

 

Art. 2

Assegnatari

 

  1. Possono essere assegnatari degli orti le persone in possesso dei seguenti requisiti:
    1. capifamiglia residenti nella frazione di Quetta e a Maso S. Angelo;
    2. aver presentato specifica domanda entro i termini stabiliti.
  2. Qualora il numero delle domande sia superiore a quello degli orti disponibili, per la modalità di assegnazione sarà formulata una graduatoria in base ai seguenti parametri:
    1. Numero dei componenti del nucleo familiare;
    2. Età (verrà data precedenza ai giovani richiedenti);
  3. Ogni nucleo familiare potrà essere beneficiario di un’unica assegnazione;
  4. Nel caso di decesso dell’assegnatario dell’orto, potrà subentrare solo ed esclusivamente un membro del nucleo familiare;
  5. In caso le richieste fossero inferiori al numero di lotti disponibili, si potrà assegnare più di un orto a nucleo familiare;
  6. Se non ci sarà ulteriore richiesta dagli assegnatari, il Comitato Asuc si riserva la facoltà di aprire l’assegnazione anche ai non residenti, con canone che verrà stabilito con apposita delibera.

 

Art. 3

Durata e modalità di assegnazione

 

  1. La durata dell’assegnazione degli orti è fissata in n. 9 anni, salvo rinunce anticipate o revoche disposte dal Comitato ASUC;
  2. Gli interessati potranno presentare domanda consegnando l’apposito modulo presso l’Ufficio ASUC entro il termine stabilito, dal quale dovrà risultare il possesso dei requisiti previsti all’ art. 2;
  3. Le domande verranno valutate dal Comitato ASUC, che formulerà una graduatoria, in base alla quale si procederà alle assegnazioni;
  4. Qualora uno o più orti si rendano liberi, l’assegnazione avverrà a favore degli eventuali richiedenti non assegnatari, secondo l’ordine della graduatoria;
  5. Alla scadenza del periodo di assegnazione il titolare della stessa dovrà restituire i beni assegnati in perfetto stato di conservazione, senza diritto ad alcun indennizzo e/o compenso per eventuali migliorie apportate;
  6. L’assegnazione dei terreni non costituisce in alcun modo diritti o posizioni giuridiche per l’assegnatario, diverse da quelle stabilite dal presente regolamento.

 

Art. 4

Diritti e doveri degli assegnatari

 

  1. Ogni assegnatario deve accettare la porzione di terreno assegnato e dovrà provvedere personalmente alla coltivazione dell’orto, con l’eventuale collaborazione dei familiari;
  2. Gli assegnatari non possono cedere l’orto ad altre persone, né in affitto né in uso;
  3. Nel caso di inabilità fisica temporanea dell’assegnatario, lo stesso potrà farsi aiutare nella coltivazione dell’orto da altre persone.
  4. Qualora l’assegnatario intenda cessare l’utilizzo dell’orto assegnato, dovrà darne comunicazione scritta al Comitato ASUC.

 

Art. 5

Modalità di conduzione degli orti:

 

  1. A ciascun assegnatario l’ASUC consegna una porzione di terreno ben delimitata, servita di acqua per l’irrigazione;
  2. Gli assegnatari nella conduzione degli orti devono rispettare le seguenti prescrizioni:
    1. non possono modificare l’area ortiva assegnata;
    2. non possono costruire capanne, serre, recinzioni o strutture similari; l’eventuale costruzione di tali strutture dovrà essere concordata con l’Amministrazione ASUC;
    3. non possono utilizzare diserbanti né antiparassitari pericolosi per sé e per gli altri, ne scaricare materiali inquinanti o altrimenti nocivi;
    4. non possono bruciare stoppie o rifiuti di alcun genere;
    5. non possono introdurre o parcheggiare nell’orto mezzi di trasporto di qualsiasi genere se non per l’eventuale carico e scarico;
    6. devono utilizzare l’acqua per l’irrigazione rispettando il Regolamento del CMF di Quetta;
    7. non possono allevare o custodire in maniera stabile qualsiasi tipo di animale.

 

Art. 6

Decoro degli orti

 

  1. Gli assegnatari devono mantenere l’orto e le zone limitrofe liberi da erbacce e da quant’altro deturpi e degradi l’ambiente.
  2. Gli assegnatari dovranno smaltire tutto il materiale organico (derivanti dagli sfalci, dagli scarti della produzione, dalle potature, ecc.) in maniera adeguata.

 

Art. 7

Attrezzatura

 

  1. Le attrezzature ed il materiale necessario per la conduzione degli orti sono a carico dell’ assegnatario.

 

Art. 8

Responsabilità

 

  1. Ciascun assegnatario, al momento della accettazione, solleva l’ASUC di Quetta da ogni e qualsiasi responsabilità, civile, penale e patrimoniale per danni a persone e cose che dovessero derivare dalla conduzione dell’orto assegnato.

 

Art. 9

Sanzioni

 

  1. La concessione dell’orto potrà essere revocata dall’Amministrazione:
    1. in caso di mancato rispetto dei doveri previsti dall’articolo 4 nonché delle modalità di conduzione previste dagli articoli 5 e 6 del presente regolamento;
    2. in caso di mancato pagamento del canone di cui all’articolo 1 comma 2;
    3. in caso di mancata coltivazione o l’abbandono dell’orto per un periodo superiore a un anno.
  2. L’Amministrazione si riserva la facoltà di modificare o risolvere in qualsiasi momento la concessione, a suo insindacabile giudizio prima dello scadere del termine stabilito, qualora il terreno adibito ad orto servisse per esigenze di pubblica utilità, o per altri giustificati motivi, senza che i concessionari possano opporsi , vantare titoli, compensi o risarcimento di danni.
  3. La revoca sarà preceduta da comunicazione scritta, con indicazione delle disposizioni violate ed assegnazione del termine di 15 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni.

 

Art. 10

Controlli

 

  1. L’ASUC di Quetta, in qualità di proprietario dei terreni, ha facoltà di procedere in qualsiasi momento all’accertamento delle condizioni di manutenzione dei beni concessi, dello stato di coltivazione e delle modalità di conduzione degli stessi.
  2. L’ASUC di Quetta si riserva di procedere, in qualsiasi momento, alla verifica dei requisiti richiesti agli assegnatari dei terreni.
  3. Per quanto non previsto dal presente regolamento, spetta al Comitato ASUC di Quetta disporre in merito con proprio provvedimento motivato.